La legge sul diritto d’autore n. 633/1941 ha introdotto una disciplina diretta a tutelare le «opere dell’ingegno di carattere creativo» tra le quali rientrano anche le fotografie, da intendersi come immagini di elementi naturali, persone, tratti di vita sociale ottenuti con processo fotografico o processi similari.

estratto legge diritto d’autore in fotografia

In tal caso l’autore della fotografia creativa acquisisce sulla stessa:

1. Diritti morali, quali ad esempio il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, di opporsi a modifiche, deformazioni o altre alterazioni dell’opera e di ritirarla dal commercio per gravi ragioni morali;

2. Diritti di sfruttamento economico, come ad esempio la proprietà dell’opera, il diritto di pubblicazione, modificazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione e pubblicazione in raccolte dell’immagine, nonché il diritto al compenso a fronte di alcune utilizzazioni private dell’opera e il diritto di seguito;

3. la protezione giuridica dell’opera e della sua proprietà per i 70 anni successivi alla morte dell’autore.

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Normativa sul Diritto d’ Autore Legge 22 aprile 1941. n.633 e relative modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, n.29 e successivo Dlgs n. 154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee), su Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 e successiva legge 248 del 28 agosto 2000, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 20

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